Come noto, l’art. 1 della L.190/2014, commi da 54 a 89 (Finanziaria 2015) ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano specifici requisiti.
Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
Sintetizziamo gli aspetti più importanti anche alla luce delle novità contenute nella Legge n.145/2018 (Finanziaria 2019).
REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 2019 vanno verificate nel 2018 e successivamente anno per anno. Ai fini della verifica del rispetto del citato limite, il “nuovo” comma 55 dispone che:
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità risultante dall’applicazione degli ISA e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017;
- in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE /SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari / srl / associazioni in partecipazione.
Va evidenziato che rispetto alla precedente disposizione è prevista l’esclusione dal regime in caso di partecipazione a:
- imprese familiari;
- srl ancorché non trasparenti ex art. 116, TUIR;
- associazioni in partecipazione;
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) e che esercitano attività d’impresa / lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente / indirettamente riconducibili.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai sensi del citato comma 64 della Finanziaria 2015, il reddito è calcolato:
1. applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata;
2. sottraendo i contributi previdenziali (artigiani-coomercianti; gestione separata, cesse di preveidenza), direttamente deducibili.
3.Sul reddito, così determinato, va applicata l’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e eddizionali regionali e comunali del 15%.
CONTRIBUENTI “START UP”
In base al comma 65, i soggetti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (anziché 15%), a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (ora € 65.000).
IVA E RITENUTE
I soggetti che aderiscono a tale regime:
1. non applicano l’Iva sulle fatture, a chiunque emesse; devono applicare la marca da bollo da euro 2,00 per onorari/compensi superiori 77,47 euro
2. non applicano la ritenuta d’acconto sulle fatture emesse nei confronti di altri soggetti Iva.
3. non sono loro stessi sostituti di imposta nei confronti dei loro fornitori
FATTURAZIONE ELETTRONICA
- I soggetti che aderiscono al tale regime non sono obbligati alla fatturazione elettronica se non per i compensi/corrispettivi da certificare nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.