Decreto Legge 127 del 21/09/2021, in vigore dal 22/09/2021
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IL GREEN PASS: EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA |
Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021, ha introdotto l’obbligo del Green Pass per l’accesso a determinate attività, servizi ed eventi, con decorrenza 6 agosto 2021.
Il Decreto Legge n. 111 del 06 agosto 2021 ha esteso l’obbligo di Green Pass, a decorrere dal 01 ottobre 2021, per poter utilizzare determinati mezzi di trasporto ed al personale scolastico ed universitario, nonché per gli studenti universitari. Il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 ha ulteriormente esteso l’obbligo di Green Pass al personale dei servizi educativi per l’infanzia e di altre istituzioni scolastiche e formative. Infine il Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 ha esteso l’obbligo del Green Pass ai lavoratori pubblici e privati ed ai magistrati.
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RICORDIAMO CHE CI SONO 3 MODI PER OTTENERE IL GREEN PASS |
– Essere vaccinati: in tal caso il Green Pass ha validità per 12 mesi e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose.
– Essere guariti dal Covid: in tal caso il Green Pass ha validità per 6 mesi. – Aver effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido, con esito negativo: in tal caso il Green Pass ha validità per 72 ore.
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IL DECRETO LEGGE N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021. |
E’ stato pubblicato il 21 settembre 2021 ed è in vigore dal 22 settembre 2021.
Si occupa principalmente di estendere l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro. Per ora la sua validità andrà dal 15 ottobre al 31 dicembre. Di seguito le principali disposizioni riguardanti i datori di lavoro privato, contenute nell’art. 3.
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Art. 3 – comma 1.
OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO |
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per poter accedere ai luoghi di lavoro, di possedere ed esibire il Green Pass.
La validità è limitata al 31 dicembre 2021 perché è la data attualmente in vigore per la cessazione dello “stato di emergenza”.
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Art. 3 – comma 2.
A CHI E’ RIVOLTO L’OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO |
L’obbligo di Green Pass è rivolto non solo ai lavoratori dipendenti, ma a tutti coloro cha a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro di una azienda privata; quindi è rivolto a dipendenti, titolare, soci, amministratori, familiari, collaboratori, lavoratori somministrati, tirocinanti, studenti in alternanza scuola/lavoro, lavoratori distaccati, volontari ecc…. |
Art. 3 – comma 4.
SOGGETTI ESENTATI |
Le disposizioni di cui ai due precedenti commi non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (si tratta di coloro che non possono essere vaccinati). |
Art. 3 – comma 4.
SANZIONI PER DATORI DI LAVORO CHE NON CONTROLLANO |
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Qualora il datore di lavoro ometta di verificare il possesso del Green Pass rischia una sanzione € 400,00 ad € 1.000,00.
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Art. 3 – comma 5. OBBLIGHI DI VERIFICA PER I DATORI DI LAVORO |
I datori di lavoro:
– Devono definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per effettuare le verifiche dei Green Pass dei lavoratori che, se possibile, dovranno avvenire al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. – Dovranno individuare con atto formale (cioè con atto scritto) i soggetti incaricati dell’accertamento delle verifiche e delle eventuali violazioni. Le verifiche dovranno essere effettuate tutti i giorni in quanto allo stato attuale, per ragioni di privacy, non è possibile tenere un registro nel quale indicare la scadenza del Green Pass di ciascun lavoratore. Le verifiche potranno essere effettuate mediante lettura del QR-code utilizzando l’applicazione “VerificaC19”. |
Art. 3 – comma 6. CONSEGUENZE PER LAVORATORI SENZA GREEN PASS. |
I lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31/12/2021, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Quindi questa tipologia di assenza ingiustificata non consente l’avvio di procedure disciplinari e quindi non consente il licenziamento. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione, né diretta, né differita (significa che non spetta la retribuzione corrente e che non maturano i ratei di ferie/permessi/mensilità aggiuntive e nemmeno il trattamento di fine rapporto). |
Art. 3 – comma 7. AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS |
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di essenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata pari a quella del contratto di lavoro eventualmente stipulato per la sostituzione del suddetto lavoratore, ma per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31/12/2021.
Questo comma dovrà essere meglio definito, anche in riferimento alle modalità di calcolo dei dipendenti per poter verificare se l’azienda abbia più o meno di 15 dipendenti. Tuttavia sembra di poterlo interpretare nel seguente modo: se il lavoratore si presenta senza Green Pass, il datore di lavoro lo considera assente ingiustificato per i primi 5 giorni; se, trascorsi i 5 giorni, il lavoratore continua ad essere privo di Green Pass, il datore di lavoro può stipulare con altro soggetto un contratto termine per sostituirlo, di durata massima di 10 giorni, rinnovabile/prorogabile una sola volta per ulteriori 10 giorni. In questo caso il lavoratore assente viene sospeso per la durata del contratto sottoscritto con il sostituto e non può rientrare al lavoro, nemmeno con Green Pass, fino alla scadenza del contratto sottoscritto con il sostituto. |
Art. 3 – comma 9. SANZIONI |
Nel caso in cui un lavoratore, aggirando i controlli disposti dal datore di lavoro, acceda ai luoghi di lavoro senza essere in possesso del Green Pass, la sanzione andrà da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 1.500,00. Inoltre potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari per la sua condotta scorretta. |
Art. 3 – comma 10.
IRRAGAZIONE DELLE SANZIONI |
Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal Prefetto, che si avvale delle forze di polizia. I soggetti incaricati delle verifiche trasmettono al prefetto gli atti relativi alle violazioni. |
DUBBI |
Rimangono dubbi in merito a chi dovrà controllare i lavoratori autonomi ed i professionisti che, ad esempio, lavorano da soli e possono recarsi presso aziende (es: il commercialista), abitazioni private (es: l’idraulico) o altre figure come ad esempio il tassista. |