Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 – recenti modifiche
Introduzione |
Da una decina di giorni si susseguono quotidianamente notizie, informazioni, chiarimenti e novità in merito al Green Pass.
Cerco di fare il punto alla data odierna del 10 agosto 2021. Di seguito, salvo novità sostanziali che sarà mia cura comunicare, sarà cura di ciascuno cercare di mantenersi aggiornato mediante gli organi di stampa. Allo stato attuale in Italia non è stato introdotto alcun obbligo vaccinale contro il Covid 19. Il legislatore ha deciso di perseguire un’altra strada, che consiste nel consentire l’accesso in determinati luoghi o lo svolgimento di determinate attività, solo a chi è in possesso di una specifica certificazione, detta Green Pass, che attesti che il soggetto: – E’ stato vaccinato: la validità decorre dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino allo scadere del nono mese successivo alla somministrazione della seconda dose. – Ha già contratto il Covid: la validità decorre dalla fine dell’isolamento e per i successivi 6 mesi. – Ha fatto un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo: la validità è di 48 ore. |
Cos’è il Green Pass |
È una certificazione che indica che il soggetto è in possesso di uno dei tre requisiti sopra elencati e che consente al soggetto di accedere in determinati luoghi o di svolgere determinate attività. |
Quando sarà necessario il Green Pass? |
Dal 6 Agosto 2021, sarà necessario per coloro che hanno più di 12 anni e non sono affetti da patologie che li esonerino, per poter:
– Accedere a qualsiasi servizio di ristorazione con servizio al tavolo e al chiuso (bar, ristoranti, mense, trattorie, punti di ristoro, pub, pasticcerie, gelaterie ecc…). Non sarà necessario per consumare all’aperto o al bancone; – Assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; – Accedere a piscine, palestre, centri benessere, centri sportivi al chiuso; – Accedere a mostre, musei ed altri centri culturali; – Accedere a sagre, fiere, convegni e congressi; – Accedere a centri termali e parchi tematici di divertimento; – Accedere a strutture sanitarie e Case di riposo; – Accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; – Accedere a concorsi pubblici. |
Il Green Pass negli alberghi e strutture ricettive.
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Dal sito di Federalberghi si desume che:
– Non è necessario il Green Pass per pernottare; – Non è necessario per usufruire dei servizi di ristorazione all’aperto; – Non è necessario per usufruire dei servizi di ristorazione al chiuso, ma solo se destinati esclusivamente alla clientela dell’albergo; – E’ necessario per usufruire di servizi di ristorazione al chiuso se i medesimi sono aperti anche ad un pubblico esterno che non pernotta in albergo. – E’ necessario per usufruire di centri benessere, palestre e piscine al chiuso. |
Chi deve verificare che il soggetto sia in possesso del Green Pass e quali sanzioni? |
I titolari ed i gestori delle suddette attività hanno l’onere di verificare che tutti coloro che accedono siano in possesso del Green Pass.
La sanzione va da un minimo di 400,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro a carico sia del gestore che dell’utente. In caso di tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti, la sanzione può essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni. |
Come si scarica il Green Pass? |
Collegandosi al sito www.dcg.gov.it, con accesso tramite Spid o tessera sanitaria e inserendo il codice che si riceve dal ministero della salute via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione “Green Pass”.
E’ anche possibile rivolgersi al medico di base o in farmacia. |
Il Green Pass può essere revocato? | Il Green Pass verrà revocato in caso di infezione da Covid 19. Infatti, la positività al Covid verrà immediatamente registrata nella banca dati e determinerà l’annullamento del Green Pass. |
Come effettuare i controlli da parte degli esercenti? |
La verifica avverrà tramite lettura del QR-code, utilizzando l’applicazione “VerificaC19” che consentirà di verificare l’autenticità del Green Pass.Una volta scaricata, la suddetta applicazione non necessità di connessione internet.
Secondo le ultime indicazioni, dovrà essere verificato solo il Green Pass ma non le generalità del soggetto che lo esibisce. Quindi non si può chiedere un documento di identità. |
Chi può richiedere il Green Pass? |
Per poter richiedere il Green Pass, il lavoratore (dipendente, socio, titolare, collaboratore familiare) deve aver ricevuto formale “nomina” da parte del datore di lavoro. Infatti l’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede che “i soggetti delegati …. Sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.
Ciò presuppone che i soggetti delegati ricevano adeguate istruzioni e cioè adeguata formazione per una corretto svolgimento del compito di verifica del Green Pass. |
Chi potrà svolgere funzioni di controllo? | Spetterà al Prefetto, informando preventivamente il Ministero dell’Interno, assicurare l’esecuzione delle misure relative al Green Pass, avvalendosi delle forze di polizia e, se necessario, delle forze armate che assumeranno la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”. |
E i lavoratori che operano presso le strutture per il cui accesso è previsto il Green Pass, sono obbligati ad esibire il Green Pass? | Cuochi, camerieri e baristi possono continuare a lavorare senza obbligo di esibire il Green Pass: l’obbligo vale solo per i clienti.
Ovviamente se i suddetti lavoratori vorranno a loro volta poter accedere ai locali sopra elencati, diventeranno clienti e quindi dovranno esibire il Green Pass. |
Più in generale, il datore di lavoro può imporre la vaccinazione ai propri dipendenti o richiedere ad essi il Green Pass? | Il datore di lavoro non può acquisire, nemmeno con il consenso del lavoratore e nemmeno tramite il medico del lavoro, i nominativi del personale vaccinato, né la copia delle certificazioni vaccinali e quindi nemmeno del Green Pass.
Tuttavia, poiché il datore di lavoro deve garantire la sicurezza ai lavoratori e verificare che i lavoratori non siano adibiti a mansioni pregiudizievoli per la loro salute, spetta eventualmente solo al medico del lavoro (per le aziende che lo hanno nominato) emettere giudizi di inidoneità temporanea per i lavoratori non vaccinati. |