DECRETO LEGGE N.18 DEL 17.03.2020 – DECRETO CURA ITALIA – terza parte
La presente informativa è dedicata alle misure previste a sostegno delle attività produttive, dei professionisti e delle famiglie.
Vi anticipiamo subito che vi sono molti passaggi ancora poco chiari o incomprensibili nelle esclusioni ivi previste. Sicuramente si evince una limitazione delle indennità e benefici nei confronti dei professionisti in genere, e di quelli iscritti alle Casse di previdenza private in particolare. Queste ultime esclusioni potrebbero forse trovare giustificazione nel fatto che per i professionisti iscritti a Cassa dovrebbe essere garantito un sostegno appunto dalle proprie Casse personali.
Ultima considerazione prima di sviluppare gli argomenti: lo Studio segue quotidianamente le evoluzioni normative, dispositive ed attuative sui vari siti ufficiali con i quali dobbiamo confrontarci. Pertanto, nonostante la limitata operatività obbligata, verrete informati e aggiornati il più tempestivamente possibile.
Bene, partiamo….
- Credito d’imposta sui canoni di locazione
Il decreto prevede – per i soli esercenti attività d’impresa – il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020, degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Tale credito d’imposta, prosegue la disposizione, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n.241/1997.
Dalla misura premiale restano escluse le attività che sono state identificate come “essenziali” nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali, fra le altre, le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità attività artigianali, ecc…
Oltre a ciò, stando alla cristallina formulazione normativa, restano esclusi anche i titolari di redditi di lavoro autonomo (professionisti). Per questi ultimi non sarà infatti possibile ottenere il credito d’imposta nemmeno nell’ipotesi in cui l’attività professionale venga svolta in uno studio in locazione accatastato in categoria catastale C/1.
- Indennità una tantum di 600 euro
Per diverse categorie di soggetti il decreto Cura Italia prevede l’assegnazione di un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.
Tale misura agevolativa risulta infatti destinata ai seguenti soggetti:
– iscritti alla gestione artigiani e commercianti; in questo caso possono rientrare anche i soci di società di persone e di capitali.
– liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS;
– operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
– lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
– lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.
Per accedere all’indennità sarà necessario presentare apposita domanda online. L’Inps comunica sul proprio sito che verranno rilasciate le istruzioni per la presentazione delle domande nei prossimi giorni. Quindi siamo in attesa e monitoriamo costantemente il sito.
Le disposizioni in oggetto non brillano per chiarezza espositiva, ma scorrendo anche la relazione di accompagnamento e gli altri documenti di fonte governativa che supportano la manovra, si evince che da tale beneficio sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle proprie specifiche Casse previdenziali i quali potranno accedere alle indennità previste dal reddito di ultima istanza di cui vi parliamo qui di seguito.
- Accesso al fondo per il reddito di ultima istanza
Una delle poche misure di sostegno dedicate agli iscritti agli ordini professionali che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto, è quella che prevede la costituzione di un apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza”, la cui finalità sarà quella di garantire, a tali soggetti, il riconoscimento di un’indennità, per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
Per il resto, come abbiamo potuto vedere, i professionisti restano esclusi dalle principali misure di sostegno contenute nel Cura Italia.
Non resta pertanto che auspicare una revisione dell’assetto normativo durante l’iter di conversione parlamentare del decreto.
- Erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza da covid-19
Il decreto Cura Italia prevede specifiche agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico se tali erogazioni in denaro sono effettuate da privati e da enti non commerciali, le stesse saranno detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 euro.
Se invece l’erogazione è effettuata da titolari di reddito d’impresa, gli importi saranno deducibili sia dal reddito d’impresa che dalla base imponibile dell’IRAP.
Nessuna previsione nel caso in cui ad effettuare le donazioni in denaro sia un libero professionista. Nel silenzio della norma si deve pertanto ritenere che anche in questo caso i titolari di redditi professionali siano stati volutamente esclusi dalla possibilità di usufruire dei benefici concessi dalla disposizione in commento.
- Sostegno alle famiglie – congedi e voucher baby-sitter
Su questo fronte, sono state previste queste forme di sostegno economico alle famiglie:
- Congedi parentali: vengono concessi 15 giorni di congedo parentale ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età fino a 12 anni. Con il congedo, sarà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Per i genitori di figli con disabilità grave non vale il limite d’età per utilizzare il congedo.
Chi ha figli di età compresa fra 12 e 16 anni può usufruire di un congedo non retribuito.
Può avere accesso al congedo parentale un nucleo all’interno del quale non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
- Voucher baby-sitter: si tratta di una misura alternativa ai congedi parentali. Ne potranno usufruire sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi e i professionisti. La misura prevede la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per un massimo di 600 euro.
- Voucher baby-sitter speciali: previsti per forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-sanitari, in prima linea contro il Coronavirus. Per queste categorie di lavoratori, il voucher salirà a 1.000 euro.
- Estensione del permesso della Legge 104: vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l’assistenza dei familiari disabili gravi con ulteriori 12 giorni da usare nei mesi di marzo e aprile per:
- Genitori di figli con disabilità grave
- Parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave
- Lavoratori con disabilità grave
In più, per i dipendenti pubblici e privati, ci sarà la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 in caso di:
- Disabili gravi
- Immunodepressi
- Lavoratori con patologie oncologiche o chi sta svolgendo terapie salvavita
Per questi ultimi, l’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
- Quarantena: sarà equiparata al ricovero ospedaliero anche nel settore privato, per quanto riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Su questa misura, le risorse a disposizione ammontano a 130 milioni di euro.
- Stop ai licenziamenti: sono sospese a decorrere dal 23 febbraio scorso per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo pendenti. Nel medesimo periodo non è possibile intimare nuovi licenziamenti collettivi né porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.