DECRETO LEGGE N.18 DEL 17.03.2020 – DECRETO CURA ITALIA – seconda parte
Dedichiamo questa seconda parte della circolare di studio alla sezione dei provvedimenti di “sostegno finanziario” disposta dal decreto legge n.18 del 17.03.2020 – Decreto Cura Italia
Data la complessità dell’argomento e delle disposizioni ivi analizzate, è d’obbligo una sintesi di quelle che direttamente ci possono interessare.
- Sospensione del rimborso di prestiti e mutui a favore delle Piccole e Medie Imprese – PMI
Per le piccole, medie e microimprese (quindi parliamo di tutte le aziende iscritte al Registro Imprese)
>>> sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di:
- rate di prestiti e mutui;
- canoni di leasing;
- prestiti non rateizzati che prevedono il rimborso una tantum con unica soluzione;
>>> non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:
- i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- le linee di credito accordate “sino a revoca”.
Prendete nota che tali benefici non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione (il cui fac simile sarà con molta probabilità fornito dalla Vostra banca) con la quale la Vostra azienda attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Poiché tale evenienza è più che reale, siamo certi che potrete ottenere il beneficio della sospensione senza alcun problema.
La disposizione prevede inoltre che il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione dovrà essere dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
È comunque data facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale; pertanto i relativi interessi pagati saranno deducibili, in base alle condizioni di legge previste in materia, dal proprio reddito di impresa.
- Le moratorie ABI (Associazione Bancaria Italiana) a tutela delle imprese
Venerdì 6 marzo 2020, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”.
Grazie a questo accordo, le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono usufruire della c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.
Si parla dunque di una seconda sospensione a sostegno delle imprese; esse potranno dunque:
- per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno;
- per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing fino ad un anno.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Inoltre, la misura prevede che, ove possibile, le Banche offrano condizioni migliorative rispetto a quelle esplicitamente previste dall’accordo, e ciò al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.
Le misure stabilite dalla moratoria ABI appaiono, in questo delicato momento storico convenienti per l’azienda – la quale evita in tal modo la segnalazione in Centrale Rischi (con conseguente revoca degli affidamenti).
Pertanto, la crisi in atto può costituire, se ben sfruttata, una possibile chance per le imprese che vogliano rinegoziare o ristrutturare il proprio debito, mediante richiesta alla banca di nuova liquidità, la pattuizione di accordi più sostenibili con i creditori o la definizione di un piano di risanamento.
- Sospensione mutuo prima casa per dipendenti e autonomi
Già con il primo DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stato prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni.
Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.
Potrà dunque ora presentare la domanda di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa anche il lavoratore autonomo proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro.
Verrà richiesta un’autodichiarazione di perdita del fatturato almeno al di sopra dei limiti ivi previsti e sotto la propria responsabilità. Al momento non è del tutto chiaro il periodo trimestrale da prendere a riferimento per confrontarlo con l’ultimo trimestre del 2019. Attendiamo delucidazioni in merito.
Finita la sospensione, si riprenderà a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.
Terminiamo qui la nostra esposizione in quanto ci rendiamo conto della complessità della materia.
Considerata la grave crisi economica che stiamo tutti vivendo e subendo, Vi consigliamo di contattare appena potete i Vostri istituti di credito per concordare con loro procedure, tempi e modi per attivare questi benefici finanziari che possono rappresentare un ossigeno per le nostre attività.