DECRETO LEGGE 18/2020 – SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LE AZIENDE CON DIPENDENTI
In premessa devo ricordare che quello pubblicato il 17/03/2020 è un Decreto Legge, cioè un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, i cui effetti sono provvisori, perché i decreti legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Quindi, escludendo l’ipotesi che non venga convertito in legge (se ciò avvenisse tutti gli effetti conseguenti al decreto legge sarebbero nulli con conseguenze evidentemente devastanti) molte delle disposizioni indicate nel decreto legge 18/2020 verranno modificate dal Parlamento.
Inoltre anticipo che ad oggi la maggior parte delle diposizioni contenute del decreto legge non sono attuabili in quanto necessitano di istruzioni specifiche o decreti attuativi.
Per quanto attiene a ciò che può interessare le aziende con dipendenti, procedo ad una sintetica analisi dei principali provvedimenti del decreto, premettendo che quanto scriverò ha validità esclusivamente per le aziende che seguo e che sono destinatarie della presente circolare.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
(Ciascuno si concentri su quello che lo riguarda).
- FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) – ASSEGNO ORDINARIO (art. 19).
- E’ riservato alle aziende commerciali/turistiche/studi professionali (per capirci negozi, distributori di generi alimentari e bevande, alberghi, bar, ristoranti, agenzie di viaggi, studi professionali ….) che mediamente nel semestre precedente abbiano occupato più di 5 dipendenti.
- Per queste aziende si potrà richiedere l’intervento del FIS (fondo di integrazione salariale).
- Sulle procedure da adottare per richiedere la domanda bisogna attendere che venga chiarito quanto scritto nel comma 2 dell’art. 19 in tema di procedure sindacali. Chiarito questo punto, bisogna attendere che il portale dell’Inps sia aggiornato, in quanto attualmente troviamo scritto “a breve sarà messa a disposizione la possibilità di fare la domanda ai sensi della nuova normativa per periodi dal 23 febbraio 2020. Si prega di aspettare e di non fare la domanda con altre modalità”.
- Ci sono comunque 4 mesi di tempo per fare la richiesta, decorrenti dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
- L’intervento del FIS potrà essere richiesto al massimo per 9 settimane, nell’arco temporale che intercorre tra il 23 febbraio ed il mese di agosto.
- Potrà essere richiesto solo per dipendenti in forza alla data del 23 febbraio (quindi sono esclusi eventuali dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020).
- Il pagamento delle giornate non lavorate verrà fatto direttamente dal FIS ai dipendenti.
- La retribuzione che spetterà ai dipendenti indicativamente sarà di circa l’80% della retribuzione normalmente percepita, con il limite massimo di € 1.129,66 al lordo delle trattenute fiscali.
- Ogni azienda dovrà tenere nota e comunicarci le giornate non lavorate per le quali si chiederà l’intervento del FIS.
- CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – CIGD – (art. 22).
- E’ riservata alle aziende che non possono usufruire di nessun altro ammortizzatore sociale; sono quelle che mediamente nel semestre precedente hanno occupato un numero di dipendenti inferiore a 6 (quindi aziende commerciali/turistiche/studi professionali e quindi negozi, distributori di generi alimentari e bevande, alberghi, bar, ristoranti, agenzie di viaggi, studi professionali, ma anche industria nel caso abbia esaurito la cassa integrazione ordinaria).
- Viene riconosciuta dalle Regioni e quindi la domanda va inoltrata alla regione, che poi la trasmette all’Inps.
- Può durare al massimo 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio.
- Si può richiedere solo per dipendenti in forza alla data del 23/02/2020.
- La retribuzione che spetterà ai dipendenti posti in CIGD viene determinata sulla base di una serie di variabili e di calcoli; indicativamente sarà di circa l’80% della retribuzione normalmente percepita, con il limite massimo di € 1.129,66 al lordo delle trattenute fiscali.
- La retribuzione spettante per le giornate di CIGD verrà pagata direttamente dall’Inps.
- Ogni azienda dovrà tenere nota e comunicarci le giornate non lavorate per le quali si chiederà l’intervento della CIGD.
- Le domande di CIGD potranno essere inoltrate solo dopo che verrà concluso il lavoro di aggiornamento del portale della regione Veneto e dopo che saranno state diramate le necessarie istruzioni.
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In relazione ai punti 1) e 2) e cioè FIS e CIGD riporto quanto scritto dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro in data 18/03/2020
“L’applicazione pratica degli ammortizzatori sociali è preordinata a procedure complesse anche sotto il profilo informatico e necessitano di un grande scambio di informazioni tra la pubblica amministrazione, le aziende ed i professionisti, primi tra tutti i Consulenti del lavoro. Numerosi restano i dubbi da sciogliere per l’applicazione delle norme contenute nel decreto 18/2020. Si rende pertanto necessaria, quanto prima, l’emanazione di una prassi chiarificatrice in materia”.
- FSBA (FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ARTIGIANATO).
(Di questo non si parla nel decreto in quanto il fondo è già attivo, ma lo inserisco per riepilogo in materia di ammortizzatori sociali)
- E’ l’ammortizzatore sociale riservato alle aziende artigiane.
- Anche questo è complesso e richiede la raccolta delle firme di azienda, dipendenti, associazione di categoria e sindacato; immaginate di questi tempi con che difficoltà.
- Abbiamo già espletato tutti gli adempimenti per le ditte che lo hanno voluto richiedere e quindi la domanda è già stata presentata.
- Purtroppo vale solo per il mese di marzo e l’idea di dover rifare tutta la procedura per il mese di aprile mi fa venire voglia di ……..(se lo scrivo mi arrestano).
- I dipendenti per le ore non lavorate percepiranno una retribuzione di circa l’80% della retribuzione normalmente percepita, con il limite massimo di € 1.129,66 al lordo delle trattenute fiscali.
- Il pagamento verrà effettuato direttamente dal fondo FSBA.
- Purtroppo i tempi per i pagamenti sono attualmente molto lunghi (anche 4/5 mesi); spero che vista la situazione di emergenza si attivino per accelerare i pagamenti.
- A ogni azienda invieremo i modelli D06 da far firmare ai dipendenti e che dovremo poi inviare al sindacato che ha sottoscritto il Verbale di Accordo Sindacale.
- Ogni azienda dovrà tenere nota e comunicarci le giornate non lavorate per le quali si chiederà l’intervento del FSBA.
MISURE PER LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI, AUTONOMI E PROFESSIONISTI.
- DIPENDENTI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (art. 29).
A costoro viene riconosciuta una indennità, per il mese di marzo 2020, di € 600,00, nel caso in cui abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 (la data è palesemente errata) ed il 17/03/2020 e a condizione che non siano titolari di pensione e non abbiano un altro rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.
L’indennità verrà erogata dall’Inps, previa richiesta.
Le modalità di richiesta verranno comunicate in seguito.
- PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63).
I dipendenti che nel mese di marzo 2020 abbiano continuato a lavorate e che abbiano un reddito annuo non superiore a € 40.000,00 riceveranno un premio di € 100,00 (da riproporzionare in base alle giornate di lavoro prestate nel mese).
Il premio verrà riconosciuto in automatico dai datori di lavoro a partire dalla retribuzione erogata ad aprile e comunque entro fine anno. I premi erogati verranno recuperati dai datori di lavoro mediante conguaglio presumibilmente da effettuarsi su F24, quando saranno diramate le relative istruzioni.
La logica mi fa ritenere che il premio di cui al presente punto e l’indennità di cui al punto precedente, siano tra loro alternative.
- PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (art. 27).
Per i professionisti ed i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps (cioè quelli privi di una cassa previdenziale privatizzata e quindi sono esclusi tutti i professionisti quali Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Architetti, Geometri ecc…), attivi alla data del 23/02/2020, non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, per il mese di marzo 2020 è prevista una indennità di € 600,00 che verrà erogata dall’Inps, previa richiesta.
Le modalità di richiesta verranno comunicate in seguito.
- LAVORATORI AUTONOMI (art. 28).
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie (Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti), non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenziali obbligatorie (con esclusione della gestione separata Inps), per il mese di marzo 2020 è riconosciuta una indennità di € 600,00 che verrà erogata dall’Inps, previa richiesta.
Le modalità di richiesta verranno comunicate in seguito.
- LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO (art. 30 e 38).
Indennità analoghe a quelle esposte nei punti precedenti verranno riconosciute anche ai lavoratori agricoli e ai lavoratori dello spettacolo.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 46).
Viene sospesa, per 60 giorni decorrenti dal 17/03/2020, la possibilità di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni economiche, di crisi, di riorganizzazione aziendale ecc… e quindi ragioni indipendenti dal comportamento del dipendente).
Si tratta di una norma che a mio avviso presenta forti profili di incostituzionalità (art. 41 Costituzione), ma allo stato attuale dobbiamo prendere anche questa per buona.
PERMESSI E CONGEDI
- CONGEDI PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 23).
I genitori che hanno figli
- di età non superiore a 12 anni
- o di qualsiasi età se disabili
- possono richiedere un congedo non superiore a 15 giorni
- con corresponsione di una indennità del 50% della retribuzione media del mese precedente.
CONDIZIONI:
- il congedo è riconosciuto alternativamente tra i genitori (se lo chiede uno non lo può chiedere anche l’altro)
- può essere richiesto se non è stato richiesto un altro ammortizzatore sociale (Cig – Cigs – Cigd – Fis – FSBA –Naspi ecc…) per nessuno dei 2 genitori.
Stessa cosa possono richiedere i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e l’indennità sarà commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.
Per i figli che hanno un’età compresa tra 12 e 16 anni, i genitori, alternativamente ed alle medesime condizioni di cui sopra, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per tutto il periodo di chiusura delle scuole, senza riconoscimento di alcuna indennità/retribuzione, ma con divieto di licenziamento.
Si tratta cioè di una assenza giustificata, ma non retribuita.
Alternativamente ai congedi di cui sopra è prevista la possibilità di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite di € 600,00.
Il predetto bonus verrà erogato mediante libretto di famiglia.
Questa soluzione mi sembra poco percorribile in quanto le procedure per attivare i libretti di famiglia sono lunghe e complesse e perché non credo che oggi un genitore chiamerebbe un estraneo per accudire i propri figli.
Per i congedi di cui sopra si devono attendere istruzioni Inps.
- ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104, ART. 3, COMMA 3 (art. 24).
L’articolo è scritto male (come tutto il decreto): sembra di capire che i permessi per assistenza figli/familiari/parenti/affini affetti da grave disabilità o handicap, per i mesi di marzo ed aprile sono aumentati e passano da 3 giorni al mese a 9 giorni al mese (da riproporzionare per i lavoratori part-time).Si ritiene che i suddetti permessi verranno retribuiti dall’Inps con le stesse modalità dei consueti permessi mensili.
Non è chiaro se i lavoratori interessati debbano inviare specifica domanda all’Inps.
- ASSENZA PER SORVEGLIANZA ATTIVA / PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA (art. 26).
L’eventuale periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia e verrà retribuito con le regole previste per le malattie.
Il certificato verrà redatto dal medico curante con gli estremi del provvedimento che ha determinato la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria.
- DIPENDENTI CON DISABILITA’ O GRAVI PATOLOGIE (art. 26).
Fino al 30 aprile per i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e/o per quelli in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche e che sono sottoposti a terapie salvavita, per costoro il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato, anche ai fini retributivi, a malattia con ricovero ospedaliero.
- SMART WORKING PER LAVORATORI DISABILI (art. 39).
Premetto che in questa fase di crisi sanitaria il legislatore è già più volte intervenuto per semplificare e potenziare l’utilizzo dello “Smart Working”, detto anche “lavoro agile”.
Si tratta della possibilità, ove sia compatibile con l’attività lavorativa effettivamente svolta dal dipendente, di svolgere le proprie mansioni da casa, mediante l’utilizzo di strumentazioni informatiche, che devono essere messe a disposizione dal datore di lavoro e devono essere in possesso di specifici requisiti atti a proteggere i dati sensibili e personali relativi all’azienda, ai dipendenti, ai fornitori. In sostanza deve essere garantito il rispetto della Privacy, così come stabilito dalla vigente normativa sulla privacy.
Per chi volesse attivare questa modalità, è necessario effettuare una comunicazione mediante il sito “ClicLavoro” e dare ai dipendenti interessati le necessarie informazioni.
In tal caso Vi invito a prendere contatto con lo Studio.
Fino alla data del 30 aprile i dipendenti con disabilità accertata o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart working), a condizione che ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione che svolgono.
- INFEZIONE DA CORONAVIRUS CONTRATTA AL LAVORO – DISPOSIZIONI INAIL (art. 42).
I dipendenti che contraggono il Coronavirus durante l’espletamento delle proprie attività lavorative sono posti in infortunio; il periodo di infortunio dura anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con conseguente astensione dal lavoro. Tali dipendenti verranno retribuiti con le consuete regole in vigore per gli infortuni sul lavoro.
PROROGHE E SOSPENSIONI
- DOMANDA DI NASPI (art. 33).
I termini di decadenza per presentare le domande di Naspi passano da 68 a 128 giorni.
- PAGAMENTO CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI (art. 37).
I contributi Inps lavoratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno senza interessi né sanzioni.
I criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità verranno definiti con uno o più decreti da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge.