DECRETO LEGGE N.18 DEL 17.03.2020 – DECRETO CURA ITALIA – prima parte
Ieri è stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) l’atteso DL n. 18/2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Cura Italia”, in vigore dal 17.3.2020.
Purtroppo, le disposizioni contenute in tale decreto NON sono affatto di sostegno alla nostra economia né alle nostre realtà aziendali che stanno subendo ingenti danni economici e patrimoniali a fronte dell’emergenza sanitaria in corso. Ci voleva molto più coraggio, ci voleva molto più difesa e sostegno della nostra realtà produttiva.
Non ci vogliamo perderci tuttavia in considerazioni professionali derivanti dall’esercizio della nostra professione (altrimenti rischiamo di perdere la consueta calma che dobbiamo mantenere per vostro rispetto); ci limitiamo ad elencare quanto disposto con tale decreto. E se qualcuno di voi si chiederà cosa ha previsto il Governo come aiuto e sostegno, sappia che è la medesima domanda che ci stiamo facendo noi professionisti del settore.
Forniamo il nostro contributo in due parti: la prima dedicata alle sospensioni dei pagamenti fiscali e previdenziali; la seconda ai contributi, indennità, bonus, ecc… Non vi rallegrate troppo perché né da una parte né dall’altra vi sono grandi sostegni e soprattutto semplicità nel richiederli.
Parte prima: sospensioni adempimenti e pagamenti fiscali e contributi:
- Sospensione generale:
>>> tutti i pagamenti in scadenza il 16.03 sono stati posticipati al 20.03.2020. NO COMMENT sui 4 giorni di proroga di cui abbiamo avuto ufficialmente notizia ieri mattina.
Passiamo poi alle eccezioni:
- Prima sospensione specifica (valido solo per le imprese/lavori autonomi con ricavi 2019 inferiore a 2milioni di euro):
>>> i pagamenti dei debiti per Iva mensile, Iva annuale, ritenute dipendenti e amministratori, contributi dipendenti e amministratori e Inail ricompresi nel periodo 08.03.2020 – 31.03.2020 SONO SOSPESI fino AL 31.05.2020. A tale data (1° giugno, poiché il 31.05 cade di domenica) si può pagare in una unica soluzione tutto ciò che è stato sospeso oppure pagare in 5 rate di pari importo di cui la prima il 1° giugno.
Tutti gli altri pagamenti quindi (tassa annuale vidimazione; ritenute su lavoratori autonomi e provvigioni, ravvedimenti, ecc…) in scadenza il 16.03.2020 avranno la sospensione generale al 20.03.2020. NO COMMENT
- Seconda sospensione specifica, valida solo per determinate categorie e indipendentemente dai ricavi 2019:
>>> le categorie che interessano i nostri clienti sono: alberghi, ristoranti, bar, agenzie di viaggio, palestre, società sportive dilettantistiche, imprese di trasporto
Per tutte queste attività: i pagamenti dei debiti per ritenute dipendenti e amministratori, contributi dipendenti e amministratori e Inail, ricompresi nel periodo 02.03.2020 – 30.04.2020, SONO SOSPESI fino AL 31.05.2020. A tale data (1° giugno, perchè il 31.05 cade di domenica) si può pagare in una unica soluzione tutto ciò che è stato sospeso oppure pagare in 5 rate di pari importo di cui la prima il 1° giugno.
Nella pratica sono sospesi i pagamenti per debiti scadenti nel mese di aprile in aggiunta a quelli di marzo.
Ma tale estensione NON riguarda i debiti per Iva che quindi andranno pagati nei termini ordinari, vale a dire L’F24 per Iva in scadenza 16.03 può essere posticipata al 31.05 ma l’Iva in scadenza il 16.04 deve essere pagata in tale data. NO COMMENT
- Terza sospensione specifica, valida solo per professionisti e agenti con ricavi 2019 inferiore a 400.000 euro:
>>> dietro presentazione di un’autocertificazione, i liberi professionisti e gli agenti di commercio/assicurazioni che non si avvalgono di lavori dipendenti potranno richiedere la NON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO da parte del loro cliente per i compensi/provvigioni che incasseranno nel periodo 17.03.2020-31.03.2020. Le ritenute non trattenute dal cliente/committente dovranno poi essere versate dagli stessi liberi professionisti/agenti entro il 30.06.2020 in una unica soluzione. NO COMMENT SUL LASSO DI TEMPO E SULLA PORTATA DEL BENEFICIO.
- Quarta sospensione specifica per pagamenti ex equitalia, valida per tutti i contribuenti
>>> è disposta la sospensione dei pagamenti scadenti nel periodo 8.03.2020 – 31.05.2020 presso la Ex Equitalia relativamente a:
- Cartelle esattoriali
- Avvisi di addebito Inps
- Avvisi esecutivi Inps
- Atti di ingiunzione pagamento enti locali
- Atti di ingiunzione pagamento agenzia dogane
Gli stessi andranno pagati in una unica soluzione entro il 30.06.2020.
È inoltre prevista la possibilità di pagare ma entro il 31.05.2020 la rata della rottamazione ter scaduta il 28.02.2020 e rimasta impagata.
NON sembrano rientrare in questa sospensione le rate degli avvisi bonari; altrettanti dubbi si hanno sulle rate da piani di rateazione di cartelle esattoriali anche se, onestamente, non se ne capisce il motivo a parte l’urgenza di fare cassa. NO COMMENT SU QUESTA ESCLUSIONE e attendiamo con ansia dei chiarimenti.
- Quinta sospensione specifica, valida per tutti i contribuenti
>>> è disposta la sospensione di tutti gli ADEMPIMENTI FISCALI ricompresi tra il 08.03.2020 e il 31.05.2020, quali le periodiche Iva, gli esterometri, gli Intrastat, le dichiarazioni annuali Iva. Tali adempimenti dovranno essere eseguiti entro il 30.06.2020. Vi forniamo l’informazione solo per completezza in quanto è chiaro che tali adempimenti (eccetto per alcune ditte esterne) saranno seguiti direttamente da noi.
Questo è quanto, almeno da quanto speriamo di aver capito in questo coacervo di sospensioni e adempimenti.